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Donazione immobile, nuova legge inguaia i figli che fanno questo

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La riforma riguardante la donazione degli immobile inguaia i figli ingrati: ecco cosa è possibile fare ora. Tutti i dettagli

L’evoluzione normativa in materia di donazione immobiliare ha introdotto importanti novità volte a tutelare i terzi acquirenti, ma non modifica sostanzialmente i rapporti tra donante e donatario. La recente riforma ha infatti abolito l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente, garantendo maggiore sicurezza a chi compra un immobile da chi lo ha ricevuto in donazione. Tuttavia, tale tutela non estende una protezione assoluta al donatario, soprattutto nei confronti del donante originario e degli eredi legittimari.

La revoca della donazione per ingratitudine: un obbligo giuridico ancora vigente

Secondo l’articolo 801 del Codice Civile, la revoca della donazione rimane possibile in presenza di ingratitudine grave da parte del donatario. Non si tratta di semplici diverbi o tensioni familiari, ma di comportamenti manifestamente ostili e reiterati che ledono il patrimonio morale del donante. La Corte di Cassazione ha confermato che l’ingiuria deve essere resa palese a terzi e deve indicare un profondo disprezzo verso il donante, come nel caso di un figlio che, dopo aver ricevuto un immobile in dono, ha avviato un procedimento di sfratto contro il genitore in difficoltà economica.

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Cosa cambia sulla donazione degli immobili – Parcopreistorico.it

Oltre all’ingiuria grave, altre condotte giustificano la revoca, quali il danno doloso al patrimonio del donante, il rifiuto ingiustificato di prestare gli alimenti in caso di necessità economica del genitore e la commissione di reati gravi ai sensi dell’articolo 463 c.c., tra cui l’omicidio o tentato omicidio del donante o dei suoi familiari. È fondamentale sottolineare che l’azione di revoca per ingratitudine deve essere esercitata entro un anno dalla scoperta del fatto grave, e non può riguardare fatti antecedenti alla donazione.

La legge prevede inoltre la possibilità di revocare la donazione in caso di sopravvenienza di figli, come disposto dall’articolo 803 del Codice Civile, quando il donante non era a conoscenza di discendenti al momento dell’atto. Questa tutela è riservata a situazioni in cui il donante scopre successivamente l’esistenza di figli naturali o riconosciuti, potendo così riequilibrare la propria posizione patrimoniale.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che se la donazione è stata effettuata a un figlio già conosciuto al momento dell’atto, non è possibile invocare la sopravvenienza di altri discendenti per revocare la donazione già fatta a quel figlio.

Effetti della revoca e tutela dei terzi

Una volta accolta la revoca, la donazione perde efficacia retroattivamente tra le parti, imponendo al donatario la restituzione dell’immobile e dei frutti percepiti. Se il bene è stato venduto a terzi prima della trascrizione della domanda di revoca, il diritto del terzo acquirente rimane intatto. In questo caso, però, il donatario deve corrispondere al donante il valore economico del bene al momento della domanda giudiziale, trasformando il diritto reale in un’obbligazione di natura patrimoniale.

Oltre alla revoca, è importante distinguere altri istituti giuridici correlati quali l’azione di riduzione, spettante agli eredi legittimari per la lesione della quota di legittima, e l’azione revocatoria ordinaria, utilizzata dai creditori per tutelare le proprie garanzie. La nullità o annullabilità della donazione può invece derivare da vizi originari dell’atto, come l’assenza di forma pubblica o l’incapacità del donante.

La donazione può essere anche sciolta per mutuo consenso tra donante e donatario, oppure può contenere clausole contrattuali specifiche, come il “patto di riversibilità” che prevede la restituzione del bene al donante in caso di premorienza del donatario.

Queste disposizioni confermano come, nonostante la nuova legge abbia rafforzato la posizione dei terzi acquirenti, il rapporto tra donante e donatario continua a essere regolato da rigidi principi di correttezza e gratitudine, la cui violazione può comportare conseguenze patrimoniali rilevanti per chi riceve in dono.

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